regio decreto
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UMBERTO II RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' approvato, nel testo allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal
Presidente dell Consiglio dei Ministri, lo Statuto della Regione
siciliana.
Lo statuito predetto sara' sottoposto all'Assemblea Costituente,
per essere coordinato con la nuova costituzione dello Stato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 15 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - NENNI - CIANCA -
ROMITA - TOGLIATTI - SCOCCI-
MARRO - CORBINO - BROSIO -
DE COURTEN - CEVOLOTTO -
MOLE' - CATTANI - GULLO -
LOMBARDI - SCELBA - GRONCHI
- BARBARESCHI - BRACCI -
GASPAROTTO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato con riserva alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 224 - FRASCA
Legge Costituzionale
26 febbraio1948 N°2
Conversione in legge Costituzionale dello Statuto Siciliano
Il Presidente della Repubblica Italiana
Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l’art. 116 della Costituzione:
la seguente legge costituzionale, approvata dall’Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:
Promulga
-- ART.1 – Lo Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 della Costituzione. Ferma restando la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione, le modifiche ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l’Assemblea regionale della Sicilia
--
ART.2 – La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 febbraio 1948
Nicola De Gasperi
Visto, il Guardasigilli: Grassi (Gazzetta Ufficiale della R.I. 9 marzo 1948, n° 58).
Nota: abbiamo voluto evidenziare il secondo comma dell’articolo 1 per sottolineare quanto gravi e lesivi del diritto sono stati gli strappi dei Giudici della Corte Costituzionale.
Nota: Anche qui è importante sottolineare come il decreto di promulgazione dispone il coordinamento dello Statuto con la Costituzione; lo Statuto quindi fa parte delle norme Costituzionali e come tale ogni intervento su di esso può avvenire solo attraverso una legge costituzionale. I Giudici della Corte Costituzionale non solo sono intervenuti ma hanno modificato le norme che invece avrebbero dovuto tutelare.